De
Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA (testo vigente)
Aggiornamento
alla GU 06/08/99
182.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (Assicurazione obbligatoria
contro
gli)
F)
Provvedimenti vari
D.P.R.
17 maggio 1988, n. 175 (1).
Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con
determinate
attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (2) (1/circ).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche
comunitarie
riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento
dell'ordinamento interno
agli
atti normativi comunitari;
Vista
la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività
industriali,
indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato
che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16
aprile 1987, n.
183,
che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel
predetto elenco C, è
stato
inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei
deputati e del
Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della
Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13
maggio 1988;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri
degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilancio e
della programmazione
economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza
sociale, della
sanità,
dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari
regionali ed i problemi
istituzionali;
Emana
il seguente decreto:
TITOLO
I
Attuazione
della direttiva CEE n. 82/581 del 24 giugno 1982 relativa ai rischi di
incidenti rilevanti
connessi
con determinate attività industriali.
1.
Campo di applicazione.
1.
Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti
rilevanti che potrebbero
essere
causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro
conseguenze per l'uomo e
per
l'ambiente.
2.
Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:
a)
attività industriali:
1)
qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I,
che comporti o possa
comportare
l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di
incidenti rilevanti,
nonché
il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed
il deposito connesso a
tali
operazioni all'interno del medesimo;
2)
qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato
II;
b)
fabbricante:
1)
chiunque sia responsabile di una attività industriale;
c)
incidente rilevante:
1)
un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo
connessi ad uno
sviluppo
incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave,
immediato o differito,
per
l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che
comporti l'uso di una o più
sostanze
pericolose;
d)
sostanze pericolose:
1)
per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate
rispondenti ai criteri
stabiliti
nell'allegato IV, nonché le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II,
nelle quantità
menzionate
nella prima colonna;
2)
per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco
dell'allegato III e dell'allegato
II,
nelle quantità menzionate nella seconda colonna.
2.
Attività escluse.
1.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:
a)
le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;
b)
le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
c)
le attività estrattive e altre attività minerarie;
d)
gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali
radioattivi.
3.
Obblighi dei fabbricanti.
1.
Per le attività industriali definite dall'articolo 1 il fabbricante è tenuto a
prendere tutte le misure atte
a
prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente, nel rispetto
delle
disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di
sicurezza ed igiene del
lavoro
e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2.
Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità
competente, di avere provveduto
all'individuazione
dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di
sicurezza e
all'informazione,
all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e
di coloro
che
accedono all'azienda per motivi di lavoro.
3.
L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il
fabbricante dalle responsabilità
derivanti
dai princìpi generali dell'ordinamento (2/a).
4.
Obbligo di notifica.
1.
Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una
notifica ai Ministri
dell'ambiente
e della sanità:
a)
qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso
di una o più sostanze
pericolose
riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:
1)
sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale
interessata;
2)
prodotti della fabbricazione;
3)
sottoprodotti;
4)
residui;
5)
prodotti di reazioni accidentali;
b)
o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate
nell'allegato II, nelle
quantità
ivi indicate nella seconda colonna.
2.
Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le
quantità delle sostanze
pericolose,
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o
superate in più
stabilimenti
distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.
3.
Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma
territorialmente
competente.
4.
Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro
dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato.
5.
Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate
ai sensi dell'articolo 12,
comma
3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra
loro meno di 500
metri,
l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle
lettere a) e b) del comma
1,
siano complessivamente raggiunte o superate (2/b).
5.
Contenuto della notifica.
1.
Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza
contenente i seguenti
elementi:
a)
informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II
e nell'allegato III
concernenti:
1)
i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
2)
la fase dell'attività in cui esse intervengano o possono intervenire;
3)
la quantità (ordine di grandezza);
4)
il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione
durante il
procedimento;
5)
le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
6)
le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul
rischio potenziale
dell'attività
industriale in questione;
b)
informazioni relative agli impianti concernenti:
1)
la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le
condizioni
meteorologiche
dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
2)
il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
3)
la descrizione generale dei processi tecnologici;
4)
la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della
sicurezza, delle cause di
pericolo,
delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante
e delle misure di
prevenzione
adottate o previste;
5)
le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi
tecnici necessari
per
garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far
fronte a qualsiasi
inconveniente;
6)
le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;
c)
informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante
concernenti:
1)
i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di
allarme e i mezzi di
intervento
previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;
2)
qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire
l'elaborazione dei piani
di
emergenza all'esterno dello stabilimento;
3)
il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per
l'attuazione dei piani di
emergenza
interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorità
competente;
d)
indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia
per i rischi di danni
a
persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività
esercitata.
6.
Dichiarazione.
1.
Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il
fabbricante è tenuto a far
pervenire
alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una
dichiarazione:
a)
qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso
di una o più
sostanze
pericolose riportate nell'allegato IV, come:
1)
sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale
interessata;
2)
prodotti della fabbricazione;
3)
sottoprodotti;
4)
residui;
5)
prodotti di reazioni accidentali;
b)
o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate
nell'allegato II, nelle
quantità
ivi indicate nella prima colonna.
2.
Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto,
indicando le modalità:
a)
all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b)
all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
c)
all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza
delle persone che
lavorano
in situ.
3.
Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per
i rischi di danni a
persone,
a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata.
7.
Attività industriali esistenti.
1.
Il presente decreto si applica sia alle nuove attività industriali, sia a
quelle già esistenti alla data di
entrata
in vigore del presente decreto.
2.
Qualora si apportino modifiche alle attività industriali esistenti, tali da
farle rientrare nel campo di
applicazione
del presente decreto, si procede come per le nuove attività industriali.
3.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti industriali
già in esercizio alla data di cui
al
comma 1, i fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui
all'articolo 4 entro l'8 luglio 1989 e
la
dichiarazione di cui all'articolo 6 entro il 31 dicembre 1990.
4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi gli adempimenti
già posti in essere dai
fabbricanti
in attuazione dell'ordinanza del Ministro della sanità del 21 febbraio 1985, e
successive
modificazioni,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve le eventuali
integrazioni in
conformità
degli articoli stessi.
5.
Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d'ufficio alla trasmissione della
documentazione già inviata
alle
autorità competenti ai sensi del presente decreto; l'onere delle spese per le
copie è a carico del
fabbricante.
8.
Aggiornamento del rapporto.
1.
La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6
devono essere aggiornate su
richiesta
delle autorità competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di
sicurezza e di
valutazione
dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve essere effettuato ogni tre
anni.
2.
La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche
dell'attività industriale che
possano
avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.
9.
Nuove attività industriali.
1.
Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale
rientrante nel campo di
applicazione
del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a norma degli
articoli 4 e 5
o
della dichiarazione a norma dell'articolo 6 del presente decreto.
2.
Il fabbricante è tenuto a corredare la notifica di cui all'articolo 216 del
regio decreto 27 luglio 1934,
n.
1265, con una copia della perizia giurata prevista dal comma 3.
3.
Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, può dare inizio alla
attività industriale
trascorsi
sessanta giorni dalla comunicazione alle medesime autorità destinatarie della
notifica di una
perizia
giurata, redatta da professionisti iscritti nei competenti albi professionali.
4.
La perizia giurata deve attestare:
a)
la veridicità e la completezza delle informazioni;
b)
la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite
dal decreto
interministeriale
di cui all'articolo 12, comma 1.
5.
Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al
comma 3, le autorità
competenti
possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto interministeriale di
cui all'articolo
12,
comma 1, e sulla base delle informazioni fornite, sono necessarie a garantire
la sicurezza
dell'impianto;
il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio all'attività
industriale. Le
prescrizioni
medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6.
6.
Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia
decorso il termine di cui al
comma
3. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del regio
decreto-legge 27 luglio
1934,
n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741, convertito dalla
legge
8 febbraio 1934, n. 367, dall'articolo 5, quarto comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica
15 aprile 1971, n. 322, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 19
marzo
1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al
rilascio della
autorizzazione
o concessione, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.
10.
Accadimento di incidente rilevante.
1.
Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto ad informare
immediatamente il
prefetto
e il sindaco, comunicando appena possibile;
a)
le circostanze dell'incidente;
b)
le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
d);
c)
le misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli
effetti dell'incidente, a
medio
e a lungo termine, ad evitare che esso si riproduca.
2.
Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della
protezione civile,
dell'ambiente
e della sanità, nonché il presidente della regione territorialmente competente.
3.
Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie
al
completamento
dell'analisi dell'incidente, si accertano che siano presi i necessari
provvedimenti di
emergenza,
a medio e lungo termine, e possono formulare raccomandazioni.
4.
In casi di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.
11.
Informazione della popolazione.
1.
I dati e le informazioni relativi alle attività industriali raccolti dalle
autorità pubbliche in applicazione
del
presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono
stati richiesti.
2.
A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di esaminare gli atti di
notifica o gli atti di
dichiarazione,
è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.
3.
Fatto salvo il dovere di informare la popolazione, previsto dall'articolo 17,
comma 2, l'informazione, a
cura
dei sindaci, deve contenere almeno le seguenti notizie (3):
a)
il tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
b)
le sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli
allegati II, III, e IV;
c)
i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
d)
le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui
all'articolo 19;
e)
le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di
incidente.
TITOLO
II
Autorità
competenti per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività
industriali.
12.
Funzioni d'indirizzo.
1.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'interno e
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di
sicurezza cui
devono,
sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui
attività industriali rientrano
nel
campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il
fabbricante deve
procedere
all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle
appropriate misure di
sicurezza,
all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che
lavorano in situ (3/a).
2.
In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel
termine di centottanta
giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato
accordo tra i Ministri
concertanti,
a richiesta motivata di uno o più di questi, e, comunque, a seguito
dell'inutile decorso del
termine
suddetto, all'emanazione dei decreti provvederà il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa
deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
3.
Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente
interessate:
a)
esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse
all'applicazione del
presente
decreto;
b)
stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni
del presente decreto,
nonché
per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;
c)
indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui
all'articolo 6;
d)
individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono
comportare maggiori
rischi
di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi
dell'articolo 4, comma 2,
nonché
la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;
e)
indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le
modalità di
detenzione
delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della
dichiarazione (4)
(5).
13.
Ministri competenti.
1.
I Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono, d'intesa, a:
a)
fornire al prefetto competente per territorio e al comitato di cui all'articolo
15, comma 1, lettera
b),
le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni;
b)
comunicare le informazioni di cui all'articolo 17, comma 2, agli Stati membri
delle Comunità
europee
che possono essere coinvolti da un incidente rilevante dovuto ad una attività
industriale
notificata
ai sensi dell'articolo 4;
c)
predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali
nell'ambito di incidenti
rilevanti;
d)
predisporre, nell'ambito delle rispettive competenze, una banca dati sui
rapporti di sicurezza e
sulle
relative conclusioni: informare tempestivamente la Commissione delle Comunità
europee sugli
incidenti
rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena
disponibili, le
informazioni
che figurano nell'allegato V;
e)
segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta
agli allegati II e
III,
e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.
2.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, sarà data attuazione
alle
direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in
cui modifichino
modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, relative alla direttiva di cui
al presente decreto.
14.
Organi tecnici.
1.
Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti
dal presente decreto, sono
organi
tecnici:
a)
l'Istituto superiore di sanità (ISS);
b)
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
c)
il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
d)
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
15.
Organi consultivi.
1.
Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti
dal presente decreto sono
organi
consuntivi e propositivi:
a)
la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23
dicembre 1985, integrata
di
volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o
dall'unità sanitaria locale,
nel
cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale di cui all'articolo 4,
nonché con l'ispettore
regionale
o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei
medesimi,
competenti
per territorio;
b)
il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale,
istituito con decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985.
16.
Compiti delle regioni.
1.
Le regioni:
a)
partecipano all'attività degli organi consultivi indicati nell'articolo 15;
b)
ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6 e i progetti di
nuovi impianti di cui
all'articolo
9;
c)
formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di
dichiarazione, eventuali
osservazioni
e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la
partecipazione dei
rappresentanti
degli enti locali e organismi pubblici interessati;
d)
trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali
osservazioni di cui alla
lettera
c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per
l'esercizio dell'attività
industriale;
e)
chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di
dichiarazione, eventuali
informazioni
supplementari e, se del caso, formulano osservazioni circa le misure
integrative o
modificative
esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti
degli enti
locali
e degli organismi pubblici interessati;
f)
comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di
cui alla lettera c), ai
fini
della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a
rischio di incidente rilevante;
g)
vigilano affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di
dichiarazione nell'esercizio
dell'attività
industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la
prevenzione degli
incidenti;
h)
disciplinano le modalità di esercizio delle competenze attribuite.
17.
Funzioni del prefetto.
1.
Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per
ciascuna delle attività
industriali
rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, sulla scorta delle
informazioni fornite dal
fabbricante
e del parere espresso dal comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b),
il prefetto
competente
per territorio, avvalendosi della collaborazione del comitato di cui al primo
comma, punto
1,
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981,
n. 66, deve predisporre
un
piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato ai Ministri
dell'Interno per il
coordinamento
della protezione civile.
2.
Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1, assicura che la
popolazione interessata
sia
adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui
all'articolo 4, sulle
misure
di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli
interventi di emergenza
predisposti
all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da
seguire in caso
di
incidente.
3.
Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai Ministri dell'ambiente e
della sanità ed alle
regioni
interessate.
18.
Istruttoria.
1.
L'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4, è svolta in
sede ministeriale con l'ausilio degli
organi
tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo
15.
2.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa,
con l'assenso
dell'Amministrazione
di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei
due
Ministeri
o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna
istruttoria e di ogni altro
atto
connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante.
3.
Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di
sicurezza, eventualmente
corredato
dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9 comma 3, agli organi tecnici di
cui all'articolo 14, i
quali
devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il
responsabile
dell'istruttoria,
informazioni complementari al fabbricante.
4.
Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici,
attraverso una conferenza di
servizio,
ovvero con altre modalità funzionali ed organizzative che di volta in volta
appaiono necessarie
in
relazione alla complessità delle indagini, e può avvalersi anche del contributo
dei competenti organi
locali.
5.
Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o
dalla data di ricevimento delle
informazioni
complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4,
invitando i
rappresentanti
degli organi tecnici di cui all'articolo 14, e delle altre autorità
interpellate, nonché i
rappresentanti
delle regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie le valutazioni a verbale e
compila
una
relazione complessiva da trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli
organi consultivi di cui
all'articolo
15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
ricevimento degli atti.
6.
I Ministeri dell'ambiente e della sanità, previe intese, forniscono il supporto
organizzativo e ausiliario
ai
responsabili dell'istruttoria.
19.
Provvedimenti adottati.
1.
Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con
il
Ministro della sanità, formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza,
indicando, se del caso, le
eventuali
misure integrative o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è
tenuto ad adeguarsi.
Le
conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di
sicurezza previste
dall'articolo
12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e comunque con
riferimento a
specifiche
ed individuate esigenze connesse al caso concreto.
2.
Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse alle regioni, perché
provvedano alla
vigilanza
sullo svolgimento dell'attività industriale, nonché al prefetto competente, ai
fini della
predisposizione
del piano di emergenza esterna.
3.
Avverso la determinazione di misure integrative e modificative di cui al comma
1, il fabbricante può
proporre
ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione, depositandolo
presso il
Ministero
della sanità. Il ricorso è deciso con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il
Ministro
della sanità, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del lavoro e della
previdenza
sociale. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve
adeguarsi.
4.
Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del comma 1,
costituiscono, se necessario,
variante
della concessione edilizia rilasciata dal sindaco.
20.
Ispezioni.
1.
Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali locali, definite
dalla
vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno
e con il
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi
per l'effettuazione
delle
ispezioni (5/a). Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia
nazionale per la protezione
dell'ambiente
(ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere
integrate,
previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico
appartenente
ad altre pubbliche amministrazioni.
2.
Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro
dell'ambiente, può
accedere
a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le
informazioni ed i documenti
necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento
di
riconoscimento
e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto
industriale non
può
essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di
controllo.
3.
Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al
personale incaricato è
autorizzata
la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in
apposito capitolo
dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono
le somme derivanti
dall'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato
per
essere riassegnate al medesimo capitolo (6).
21.
Sanzioni.
1.
Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5,
nel termine prescritto
dall'articolo
7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino
ad 1 anno.
2.
Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6,
nel termine prescritto
dall'articolo
7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino
a 6 mesi.
3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in
essere le prescrizioni
indicate
nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte
dall'autorità
competente,
è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.
4.
Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 8, comma
1, è assoggettato alla
sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque
milioni di
lire.
La sanzione è irrogata dal prefetto.
5.
Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità dell'articolo 8,
comma 2, è punito con
l'arresto
fino a 6 mesi.
6.
Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che
nell'impianto industriale non siano
rispettate
le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorità
competente, la regione
diffida
il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non
superiore a sessanta
giorni,
prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di
inadempimento è ordinata la
sospensione
dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario
all'adeguamento
degli
impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per
un periodo non
superiore
a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a
non adeguarsi
alle
prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è ordinata, da
parte della stessa
regione,
la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto.
(Si
omettono gli allegati) (7)
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1988, n. 127.
(2)
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi,
anche, l'art. 32,
D.P.R.
18 aprile 1994, n. 441, riportato alla voce Sanità pubblica.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
-
Ministero dell'ambiente: Circ. 22 dicembre 1995, n. 3748/95; Circ. 3 settembre
1998, n.
UL/98/16364.
(2/a)
Con D.M. 15 maggio 1996, riportato alla voce Oli minerali e carburanti, sono
state approvate le
procedure
e le norme di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di
autobotti e ferrocisterne.
(2/b)
Con D.M. 13 maggio 1996, riportato al n. F/XIX, sono state individuate le
modifiche delle
attività
industriali assoggettate all'obbligo di notifica ai sensi del presente
articolo.
(3)
L'art. 4, D.M. 20 maggio 1991 (Gazz. Uff. 31 maggio 1991, n. 126) ha così
disposto:
«Art.
4. 1. L'informazione alla popolazione prevista dall'art. 11, terzo comma, del
D.P.R. 17 maggio
1988,
n. 175, deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibili le misure di sicurezza
e le norme
di
comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed
aggiornate ad intervalli
regolari
devono essere pubblicizzate senza che la popolazione, residente nei territori
che possono
essere
colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta». Con successivo D.M. 14
aprile 1994
(Gazz.
Uff. 14 maggio 1994, n. 111, S.O.), modificato con D.M. 15 maggio 1996 (Gazz.
Uff. 9 luglio
1996,
n. 159, S.O.) sono stati approvati i criteri di analisi e valutazione dei rapporti
di sicurezza relativi
ai
depositi di gas di petrolio liquefatto ai sensi del presente art. 12.
(3/a)
Comma così modificato dall'art. 1, L. 19 maggio 1997, n. 137, riportata al n.
F/XX. Vedi, anche,
il
D.M. 16 marzo 1998, riportato al n. F/XXII.
(4)
Con D.P.C.M. 31 marzo 1989 (Gazz. Uff. 21 aprile 1989, n. 93, S.O.), modificato
dal D.M. 8
agosto
1995 (Gazz. Uff. 5 settembre 1995, n. 207), e dal D.M. 1° febbraio 1996 (Gazz.
Uff. 2 marzo
1996,
n. 52), sono state emanate disposizioni per l'applicazione del presente art.
12. Con D.M. 5
novembre
1997, riportato al n. F/XXI, sono state stabilite le modalità di presentazione
e di valutazione
dei
rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia. Con D.M. 20
ottobre 1998 (Gazz. Uff.
9
novembre 1998, n. 262, S.O.) sono stati approvati i criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di
sicurezza
relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 1, L. 19 maggio 1997, n. 137, riportata al n.
F/XX.
(5/a)
I criteri ed i metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti
sono stati stabiliti con
D.M.
5 novembre 1997 (Gazz. Uff. 3 febbraio 1998, n. 27).
(6)
Così sostituito dall'art. 1, L. 19 maggio 1997, n. 137, riportata al n. F/XX.
(7)
Gli allegati sono stati modificati dal D.M. 20 maggio 1991 (Gazz. Uff. 31
maggio 1991, n. 126),
come
modificato dal D.M. 8 agosto 1995 (Gazz. Uff. 5 settembre 1995, n. 207) e dalla
L. 19 maggio
1997,
n. 137, riportata al n. F/XX.